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Art. 14

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 24, 24a , 24d LAsi)

  1. Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
  2. Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.

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