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Art. 15

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 24a LAsi; art. 74 cpv. 1bise 2 LStrI)

  1. La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l’asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.
  2. Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l’asilo:
    1. viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita; oppure
    2. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l’asilo o il personale.
  3. La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1bisLStrI1sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.
  4. L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.

Footnotes

  1. RS 142.20

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