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Art. 16

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 24b cpv. 2 LAsi) Il DFGP emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.

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