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Art. 29c

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi)

  1. La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:
    1. la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure
    2. si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.
  2. Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE1e alla decisione 2004/191/CE2. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.

Footnotes

  1. Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

  2. Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

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