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Art. 30

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Se il richiedente l’asilo è stato attribuito a un Cantone, l’autorità cantonale gli rilascia una carta di soggiorno N; essa ha una durata di validità limitata a un anno ed è rinnovabile. Negli altri casi il richiedente l’asilo riceve una conferma. La carta di soggiorno N e la conferma attestano unicamente il deposito della domanda d’asilo e valgono nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documenti d’identità. Non autorizzano a varcare la frontiera.
  2. Dalla durata di validità della carta di soggiorno N non può essere desunto un diritto di residenza.
  3. La carta di soggiorno N è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

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