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Art. 2a

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi^1^) Il richiedente l’asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull’itinerario seguito oppure consentono di dedurle.

Footnotes

  1. Espr. introdotta dalla cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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