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Art. 2b

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 10 cpv. 2 LAsi)

  1. Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento rilasciato all’estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.
  2. Tra gli altri documenti figurano in particolare:
    1. documenti di stato civile;
    2. prove dei rapporti di famiglia;
    3. certificati di battesimo;
    4. documenti comprovanti la cittadinanza;
    5. certificati per rifugiati;
    6. patenti di guida;
    7. carte d’identità militari.
  3. I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.

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