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Art. 45

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 74 LAsi)

  1. Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
  2. Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.
  3. La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

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