142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
(art. 74 cpv. 2 LAsi)
Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStrI1ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.2
Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria.3
L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.
Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). ↩
La correzione del 4 mar. 2025 concerne soltanto il testo francese (RU 2025 143). ↩
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