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Art. 52abis

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 102g cpv. 3 LAsi)

  1. Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l’articolo 102g LAsi, in merito alle possibilità di presentare una denuncia all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima.
  2. L’informazione comprende in particolare il meccanismo di denuncia all’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18961e l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea2.
  3. I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo.

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

  2. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

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