142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
(art. 22 cpv. 3bisLAsi)
** Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.
** Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
** Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo.
** La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.
** La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo.
Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:1