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Art. 52b

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 22 cpv. 3bisLAsi)

  1. ** Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.
  2. ** Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
  3. ** Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo.
  4. ** La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.
  5. ** La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo.
  6. Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:1
    1. partecipare all’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LAsi;
    2. assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentito conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LAsi;
    3. presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo conformemente all’articolo 52d .

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

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