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Art. 52bbis

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)

  1. Il richiedente l’asilo che fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell’Agenzia riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l’aeroporto per la presentazione di una denuncia scritta secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18961.
  2. La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione della denuncia all’Agenzia.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52a biscpv. 2.

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