(art. 16, 17, 21 e 23)
Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.
2.1 Piccoli impianti eolici Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi. 2.2 Grandi impianti eolici Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.
3.1 Piccoli impianti eolici Nei piccoli impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a:
| Messa in esercizio | dal 1.1.2013 |
|---|---|
| Tasso di rimunerazione (ct./kWh) | 23,0 |
3.2 Grandi impianti eolici 3.2.1 Rimunerazione di base Nei grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:
| Messa in esercizio | dal 1.1.2013 |
|---|---|
| Tasso di rimunerazione (ct./kWh) | 23,0 |
3.2.2 Bonus per l’altitudine
I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di rimunerazione maggiorato di 2,5 ct./ kWh (bonus per l’altitudine).
Per la determinazione dell’altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.
3.2.3 Adeguamento del tasso di rimunerazione dopo cinque anni
3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest’ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d’esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4:
3.2.3.2 A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:
| Messa in esercizio | dal 1.1.2013 |
|---|---|
| A (per cento) | 130 |
| B (ct./kWh) | 13,0 |
| C (mesi) | 1 |
| D (per cento) | 0,3 |
3.2.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.5 e 3.2.6. 3.2.5 Le quattro caratteristiche dell’ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:
| Messa in esercizio | dal 1.1.2013 |
|---|---|
| Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo | 5,0 m/s |
| Profilo altimetrico | logaritmico |
| Distribuzione di Weibull | k = 2,0 |
| con valore di rugosità | l = 0,1 m |
3.2.6 Le quattro caratteristiche dell’ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:
| Messa in esercizio | dal 1.1.2013 |
|---|---|
| Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo | 5,5 m/s |
| Profilo altimetrico | logaritmico |
| Distribuzione di Weibull | k = 2,0 |
| con valore di rugosità | l = 0,03 m |
3.2.7 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 è calcolato sulla base delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.5. 3.2.8 L’organo d’esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.
La durata della rimunerazione è di 15 anni.
5.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
5.2 .
5.3 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d’oneri per il rapporto sull’impatto ambientale approvato dal Cantone d’ubicazione.
5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d. data di messa in esercizio pianificata.
5.4 Messa in esercizio
5.4.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
5.4.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
5.5 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. designazione del tipo di impianto;
b. potenza;
c. altezza del mozzo;
d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
e. data di messa in esercizio;
f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.
6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
6.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’articolo 3g biscapoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20161sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
RU 2016 4617 ↩
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