(art. 16, 17, 21 e 23)
Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, comprendente segnatamente una o più perforazioni, un serbatoio e pompe, e di una parte fuori terra, comprendente segnatamente un convertitore di distribuzione di energia e le relative componenti, e servono alla produzione di elettricità e calore.
2.1 Impianti geotermici idrotermali Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche. 2.2 Impianti geotermici petrotermali Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.
3.1 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:
3.2 Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all’energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo
4.1 Calcolo Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3. 4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:
| Classe di potenza | Rimunerazione (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 5 MW | 46,5 |
| ≤10 MW | 42,5 |
| ≤20 MW | 34,5 |
| >20 MW | 29,2 |
4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:
| Classe di potenza | Rimunerazione (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 5 MW | 54,0 |
| ≤10 MW | 50,0 |
| ≤20 MW | 42,0 |
| >20 MW | 36,7 |
La durata della rimunerazione è di 15 anni.
6.1 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
6.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. licenza di costruzione passata in giudicato;
b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c. possibilità di raccordo per l’energia termica;
d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
e. data di messa in esercizio pianificata.
6.3 Messa in esercizio
6.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all’assunzione provvisoria.
6.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. data di messa in esercizio;
b. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
c. attestazione da parte dell’Ufficio federale di topografia che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l’elaborazione secondo la legge federale del 5 ottobre 20071sulla geoinformazione.
7.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata della rimunerazione di 20 anni. 7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’articolo 3g biscapoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20162sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2034.
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