(art. 16, 17, 21, 23 e 28)
Per impianto a biomassa s’intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono in particolare:
2.1 Requisiti minimi generali
2.1.1 Biomassa ammessa:
biomassa secondo l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza, a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.
2.1.2 Biomassa non ammessa:
a. biomassa essiccata con l’ausilio di combustibili fossili;
b torba;
c. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall’artigianato e dall’industria e rifiuti simili che devono essere termovalorizzati in IIR;
d. fanghi e sedimenti dei corsi d’acqua;
e. prodotti tessili;
f. gas di discarica;
g. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque;
h. carburanti e combustibili rinnovabili per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO2ad eccezione dell’olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.
2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.
2.2 Requisiti energetici minimi
2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.
2.2.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l’anno civile completo.
2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore, devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:
Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hudel combustibile impiegato.
Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico = la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell’impianto a combustione.
Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell’impianto a combustione.
2.2.4 Gli altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:
a. rendimento elettrico:
il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:
b. sfruttamento del calore: 1. gli impianti per i quali è possibile beneficiare del bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire soltanto il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia (p. es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili; 2. nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore. 2.3 Requisiti ecologici minimi 2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi. 2.3.2 I carburanti rinnovabili devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 19961sull’imposizione degli oli minerali (LIOm). 2.3.3 Se un carburante rinnovabile viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell’impianto occorre un’autorizzazione da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini come azienda di produzione con diritto a un’agevolazione fiscale. 2.3.4 Se vengono impiegati carburanti rinnovabili per l’esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell’assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. 2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore attesta mediante garanzie di origine che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale.
3.1 Calcolo del tasso di rimunerazione 3.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui al numero 3.3 o 3.4. Il tasso di rimunerazione viene ricalcolato ogni anno. 3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione. 3.1.3 I tassi della rimunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4. 3.2 Rimunerazione di base In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della rimunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Rimunerazione di base (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 28 |
| ≤100 kW | 25 |
| ≤500 kW | 22 |
| ≤ 5 MW | 18,5 |
| > 5 MW | 17,5 |
3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Bonus per legna (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 8 |
| ≤100 kW | 7 |
| ≤500 kW | 6 |
| ≤ 5 MW | 4 |
| > 5 MW | 3,5 |
3.4 Bonus per biomassa agricola
3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:
3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:
| Classe di potenza | Bonus agricolo (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 18 |
| ≤100 kW | 16 |
| ≤500 kW | 13 |
| ≤ 5 MW | 4,5 |
| > 5 MW | 0 |
4.1 Tasso di rimunerazione 4.1.1 Il tasso di rimunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a 52 x-0.17ct./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2. 4.1.2 Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 ct./kWh. 4.2 Requisiti minimi Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi: a. requisiti minimi di rendimento elettrico: per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2; b. requisiti di sfruttamento del calore: la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore; c. requisiti ecologici minimi: per i requisiti ecologici minimi si applica il numero 2.3.
Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente: (P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1 dove: P0: potenza dell’impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all’organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell’impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento; P1: potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o rinnovamento più recente; N0: produzione netta media degli: – ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018, – periodo compreso tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l’ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 2 anni civili; N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell’intera produzione netta raggiunta dopo l’ampliamento o il rinnovamento.
La rimunerazione è conteggiata per la fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 8.1.
La durata della rimunerazione è di 20 anni.
8.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
8.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
8.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
8.2.2 Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. licenza di costruzione passata in giudicato;
b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
d. data di messa in esercizio pianificata.
8.3 Messa in esercizio
8.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).
8.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
8.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
b. data di messa in esercizio.
9.1 I gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore hanno diritto a un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 ct./kWh secondo il diritto anteriore.
9.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’articolo 3g biscapoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20162sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
9.3 Nel caso degli IIR, dei forni per l’incenerimento di fanghi e degli impianti a gas di depurazione e a gas di discarica che ottengono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore, per i requisiti per il diritto, i requisiti minimi e l’esercizio in corso si applica il diritto anteriore.
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