Sono parimenti computabili i seguenti costi d’esercizio della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento:
i costi dell’organo designato per il rilevamento e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione (art. 8c );
i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori degli impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l’approvvigionamento in energia elettrica secondo la legge del 17 giugno 20161sull’approvvigionamento economico del Paese.
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese verifica a titolo preventivo il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b. Dopo aver consultato la ElCom, decide se i costi sono computabili come costi della rete di trasporto.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di esposizione dei costi attribuiti alla rete di trasporto e le modalità di rimborso agli aventi diritto da parte della società nazionale di rete.