La società nazionale di rete fattura individualmente:
ai gruppi di bilancio, i costi per l’energia di compensazione;
ai gestori delle reti di distribuzione e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, i costi da essi generati per la compensazione delle perdite di potenza e in relazione all’energia reattiva.
La società nazionale di rete fissa i prezzi dell’energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell’energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi dell’energia di compensazione si basano sui costi per l’energia di regolazione1.2
Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.3
Footnotes
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩