La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l’immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l’utilizzo mediante contratto.
I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all’interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione.
In deroga all’articolo 17b capoverso 3, l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l’esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all’articolo 17b capoverso 3 o nell’introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente.
Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete:
limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento;
utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l’esercizio sicuro della rete.
Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3–5.
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