Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 19 | Omnilex
Law
/
Art. 19
Art. 18
Art. 20
Art. 19
734.7
LAEl
Federal Act
15 lug 2007
Fonte originale
Gli statuti e la loro modifica devono essere approvati dal Consiglio federale.
A tal fine, il Consiglio federale verifica in particolare se gli statuti o la loro modifica garantiscono:
la sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera o delle singole regioni del Paese;
l’indipendenza della società di rete; e
la gestione non discriminatoria della rete.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LAEl · Legge sull’approvvigionamento elettrico
Torna alla legge
Art. 18
Art. 20