La società nazionale di rete concorda con i gestori delle reti di distribuzione, produttori, consumatori finali e gestori di impianti di stoccaggio allacciati alla rete di trasporto, in modo uniforme, tutti i provvedimenti necessari per prevenire o eliminare una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto.
I gestori delle reti di distribuzione garantiscono attraverso accordi l’adempimento dei propri obblighi nei confronti della società nazionale di rete.
La società nazionale di rete ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente, in particolare se non esiste alcun accordo. Notifica senza indugio tali ordini alla ElCom.
Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, la società nazionale di rete ordina provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico degli inadempienti.
Per il rimanente, e salvo diversa convenzione conclusa tra la società nazionale di rete e i soggetti di cui al capoverso 1, i costi per la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti secondo il presente articolo sono attribuiti ai costi della rete di trasporto e computabili conformemente all’articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni quanto all’attribuzione dei costi.
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