Per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento d’inverno, entro il 2040 va realizzato e sostenuto un incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili pari almeno a 6 TWh. Di questi, va garantito il prelievo di almeno 2 TWh.
Questo incremento si raggiunge in primo luogo mediante le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché mediante impianti solari ed eolici di interesse nazionale.
Alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché alla centrale idroelettrica di Chlus, si applica quanto segue:
sottostanno all’obbligo di pianificazione soltanto se l’impianto è previsto in una nuova ubicazione; in tal caso l’obbligo di pianificazione si limita allo svolgimento di una pianificazione direttrice secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio;
la loro necessità è comprovata;
sono a ubicazione vincolata;
l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali; e
vanno previste ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio;
2 se per motivi oggettivi e credibili con l’approvazione del progetto non possono essere disposte concretamente misure di compensazione ai sensi della lettera e, il richiedente è tenuto a versare una garanzia al Cantone; sono motivi oggettivi in particolare:
1. impossibilità o ritardi nella riservazione di terreni,
2. impossibilità di realizzazione a causa dell’assenza di garanzie per il finanziamento dei costi residui,
3. altre procedure in corso,
4. motivi su cui il richiedente non può influire.
La garanzia di cui al capoverso 3 lettera f serve alla realizzazione della misura e corrisponde almeno a una volta e mezza i costi previsti. Se il concessionario realizza la misura, l’importo è rimborsato senza interessi. Se il concessionario non ha realizzato la misura prima della messa in servizio ufficiale degli impianti della centrale, l’importo spetta al Cantone; quest’ultimo destina l’importo ottenuto alla realizzazione di altre misure e alla copertura dei propri costi. Il Consiglio federale stabilisce i principi alla base del calcolo della prestazione di garanzia e il suo importo massimo.3
Agli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo l’articolo 12 LEne4, previsti in un territorio adeguato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LEne e ai sensi dell’articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio ma al di fuori di oggetti secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 19665sulla protezione della natura e del paesaggio, si applica quanto segue:
la loro necessità è comprovata;
sono a ubicazione vincolata; e
l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali.
Il Consiglio federale esamina periodicamente l’elenco dei progetti indicati nell’allegato 2, la prima volta due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge, consultando gli interessati, in particolare i Cantoni, i gestori e le organizzazioni; in caso di necessità o di mancata realizzazione dei progetti, propone all’Assemblea federale di completare l’elenco.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere che le imprese che rinunciano a realizzare un progetto ai sensi del capoverso 5 devono rendere accessibile la documentazione relativa al progetto ad altri interessati.