L’UFAM1effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.
Per le strade, l’UFAM chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare:
a. una panoramica concernente:
1. le strade o i tratti stradali da risanare,
2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, e
4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d’immissione e ai valori d’allarme;
b. un rapporto riguardante:
1. i risanamenti effettuati durante l’anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d’isolamento acustico, e
2. l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, nonché le spese da essi derivanti.
Per le strade nazionali, l’UFAM chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell’UFAM.
L’UFAM valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all’efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.
Footnotes
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 582). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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