La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti:1
per le strade principali secondo l’articolo 12 LUMin2;
per le altre strade.
I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin. I sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente nel quadro degli accordi programmatici con i Cantoni.3
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2021 293). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 feb. 2018 (RU 2018 965). Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 293). ↩
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