Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:
nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
in modo che il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente disturbato.
L’autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l’esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d’arte.
Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall’impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni.
La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi.
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