Gli apparecchi e le macchine destinati a essere utilizzati all’aperto possono essere messi in commercio solo se sono stati sottoposti a una valutazione della conformità e sono muniti del relativo contrassegno.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce:1
gli apparecchi e le macchine da sottoporre all’obbligo della valutazione della conformità e del contrassegno;
le esigenze in materia di limitazione preventiva delle emissioni e in materia di contrassegno, tenendo conto delle norme riconosciute sul piano internazionale;
i documenti da presentare per la valutazione della conformità;
i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo determinanti;
il controllo successivo;
il riconoscimento di risultati d’esame e di contrassegni esteri.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). ↩
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