I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari che intendono chiedere, giusta l’articolo 21 capoverso 3, la stima dei fondi senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati di grado posteriore, devono presentare siffatta richiesta non più tardi del momento della discussione sulla stima.
In tal caso la commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia prescindendo dai medesimi.
I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado posteriore (art. 23 cpv. 1) saranno oggetto d’indennità solo quando la stima senza oneri superi l’importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado anteriore o quando questo importo sia egualmente coperto dalla stima con gli oneri.
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