Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d’informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l’allestimento di statistiche.
Tale sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione nella misura necessaria all’adempimento del compito legale.1
2bis. I dati inesatti sono rettificati d’ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l’obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6087). ↩
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