I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
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art. 80a LAsi si applica, tra l'altro, alle persone ammesse provvisoriamente nonché alle persone con status di protezione S; i cantoni di assegnazione possono affidare a terzi, in tutto o in parte, la garanzia dell'assistenza sociale o dell'aiuto d'urgenza previsto dal presente articolo.
“1 Die Kantone regeln die Festsetzung und die Ausrichtung der Sozialhilfe und der Nothilfe für vorläufig aufgenommene Personen. Die Artikel 80a–84 AsylG für Asylsuchende sind anwendbar. Die Unterstützung für vorläufig aufgenommene Personen ist in der Regel in Form von Sachleistungen auszurichten. Der Ansatz für die Unterstützung liegt unter dem Ansatz für die einheimische Bevölkerung (Art. 86 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. September 2005 [AIG; LS 142.20]; Art. 82 Abs. 1 sowie Art. 82 Abs. 3 AsylG). Diese reduzierten Sozialhilfeleistungen sind unter anderem dann ganz oder teilweise abzulehnen, zu kürzen oder zu entziehen, wenn die begünstigte Person sich weigert, der zuständigen Stelle über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse Auskunft zu erteilen, oder sie nicht ermächtigt, Auskünfte einzuholen (Art. 83 Abs. 1 lit. b AsylG i.V.m. Art. 82 Abs. 3 AsylG). Die Zuweisungskantone gewährleisten die betreffende Sozialhilfe oder Nothilfe. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen (Art. 80a AsylG; vgl. auch § 14 Abs. 1 AfV). 2.2 Im Kanton Zürich regelt im Wesentlichen das Sozialhilfegesetz vom 14. Juni 1981 (SHG; LS 851.1) den Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe. Die Hilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung richtet sich nach der AfV (§ 5a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SHG; VGr, 11. Juli 2019, VB.2018.00735, E. 4.3), subsidiär nach dem SHG und der Verordnung vom 21. Oktober 1981 zum Sozialhilfegesetz (SHV, LS 851.11; vgl. VGr, 23. August 2011, VB.2011.00391, E. 2.2, 31. Juli 2008, VB.2008.00248, E. 2). Die Leistungen an vorläufig Aufgenommene umfassen Unterbringung, Betreuung sowie Unterstützung in Form von Sach- und Geldleistungen (§ 1 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 2 Abs. 1 AfV). 2.3 Der Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe setzt das Bestehen einer Notlage voraus, mithin, dass die betreffende Person für ihren Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann (vgl. § 14 SHG). Genau betrachtet wurde vorliegend durch die Beschwerdegegnerin aufgrund der vorangehenden Unterstützung des Beschwerdeführers nicht die Abweisung von dessen Gesuch um finanzielle Leistungen, sondern eine Leistungseinstellung bei laufender Unterstützung verfügt (vgl.”
“Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html). Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). 2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
art. 80a LAsi viene applicato espressamente nelle fonti alle persone con lo status di protezione S. Di conseguenza, i cantoni cui sono state assegnate le persone sono competenti per l'erogazione di prestazioni di assistenza sociale o di aiuto d'urgenza; le persone non assegnate ricevono l'aiuto d'urgenza dal cantone designato per l'esecuzione dell'ordine di allontanamento. I cantoni possono delegare tali compiti, in tutto o in parte, a terzi.
“Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025). 2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
“Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
“Compte tenu des conclusions de la partie recourante, l'objet du litige (Streitgegenstand) se confond dans la présente affaire avec l'objet de contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1). C'est enfin le lieu de préciser que la présente procédure ne saurait aucunement remettre en cause la validité des décisions prononcées en matière d'asile à l'endroit de A._______. 3. De manière générale, l'assistance des personnes dans le besoin incombe aux cantons, sous réserve des exceptions prévues par la législation fédérale (cf. art. 115 Cst. ; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung Kommentar, 2ème éd., 2017 ad art. 115 ch. marg. 5 ; Gregor T. Chatton/Brian Mayenfisch, in : Dubey/Martenet [éd.], Commentaire romand - Constituion fédérale [ci-après : CR-Cst.], ad art. 115 n. 7 ; Thomas Gächter/Martina Filippo, in : Waldmann/Belser/Epiney [éd.], Basler Kommentar - Schweizerische Bundesverfassung [ci-après : BSK BV], ad art. 115 n. 5 ss). Dans le domaine de l'asile également, l'art. 80a LAsi prévoit que l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes séjournant en Suisse en vertu de la LAsi par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 27 al. 3 LAsi) et que si elles n'ont pas été attribuées, l'aide d'urgence est fournie par le canton responsable de l'exécution du renvoi (cf. 46 al. 1bis et 1ter LAsi). Si ces personnes ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens et qu'aucun tiers n'est tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale contractuelle, elles ont droit à l'aide sociale ou l'aide d'urgence, sur demande (art. 81 LAsi). L'octroi de ces deux formes d'aide est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi) suivant des principes énoncés à l'art. 82 al. 2 à 5 LAsi. A teneur de l'art. 88 al. 1 phr. 1 LAsi, la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la LAsi. En ce qui concerne les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour, les indemnités forfaitaires couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement (art.”
L'art. 80a LAsi prevede che i cantoni di assegnazione garantiscano l'assistenza sociale o l'assistenza d'urgenza; per le persone non assegnate, il cantone incaricato dell'esecuzione dell'ordine di allontanamento eroga l'assistenza d'urgenza. In aggiunta, le fonti precisano: l'art. 81 LAsi riconosce, a favore delle persone che si trovano in Svizzera in virtù di tale disposizione e non possono provvedere al proprio sostentamento, il diritto alle prestazioni necessarie di assistenza sociale e all'assistenza d'urgenza, nella misura in cui nessuna terza persona sia obbligata per legge o contratto al loro mantenimento. L'art. 82 LAsi disciplina la concessione secondo il diritto cantonale ed esclude dall'assistenza sociale le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato e con un termine per l'uscita fissato.
“Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025). 2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
“Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html). Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). 2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
“Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html). Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). 2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
LAsi art. 80a n. 3 Per le persone con status di protezione S, i cantoni di assegnazione garantiscono l'assistenza sociale o il diritto all'assistenza d'urgenza. Le persone senza assegnazione cantonale ricevono assistenza d'urgenza dal cantone designato per l'esecuzione dell'allontanamento. I cantoni possono delegare tali compiti, in tutto o in parte, a terzi.
“Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025). 2.5. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
“Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html). Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). 2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
LAsi art. 80a n. 2 Il Consiglio federale ha formulato un obiettivo di integrazione per le persone con motivo di protezione S: entro la fine del 2024 si prevede che il 40% delle persone idonee al lavoro con motivo di protezione S svolga un'attività lucrativa.
“Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html). Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025). 2.4. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.3.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Giusta l’art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.”
Riferimento: LAsi art. 80a n. 1 Secondo la giurisprudenza e la prassi amministrativa citate, il finanziamento e il contenuto delle prestazioni per i richiedenti asilo sono disciplinati dall'Ordinanza sull'assistenza ai richiedenti asilo (AfV). In base a tale ordinanza, le prestazioni cantonali comprendono in particolare l'alloggio, l'assistenza e il sostegno. Il cantone eroga tali prestazioni, in una prima fase, ai richiedenti asilo di nuova assegnazione e li trasferisce poi ai comuni, per cui la competenza all'erogazione delle prestazioni passa ai comuni. I richiedenti asilo minorenni non accompagnati sono, di norma, collocati in strutture cantonali separate e generalmente assistiti fino al raggiungimento della maggiore età.
“Die Kantone sind zuständig für die Sozialhilfe an Personen, die sich gestützt auf das Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) in der Schweiz aufhalten (Art. 80a AsylG). Die Finanzierung der Leistungen an Asylsuchende richtet sich nach der Asylfürsorgeverordnung vom 25. Mai 2005 (AfV, LS 851.13), die sich auf § 5a Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes vom 14. Juni 1981 (SHG, LS 851.1) stützt. Dieser zufolge umfassen die Leistungen Unterbringung, Betreuung und Unterstützung (§ 2 Abs. 1 AfV). Der Kanton sorgt während einer ersten Phase für die Leistungen gemäss § 2 AfV an neu zugewiesene Asylsuchende (§ 6 Abs. 1 AfV). Danach weist er die Asylsuchenden den einzelnen Gemeinden zu, womit die Zuständigkeit für die Erbringung der Leistungen an die Gemeinden übergeht (§ 6 Abs. 2 AfV). MNA werden vom Kanton grundsätzlich in gesonderten Strukturen untergebracht, in der sie in der Regel bis zu ihrer Volljährigkeit betreut werden, ehe sie einer Gemeinde zugewiesen werden (RRB 1165/2018 vom 28. November 2018 betreffend "Sozialamt, Asylbereich: Leistungsverträge für Durchgangszentren, Rückkehrzentren und MNA-Strukturen [gebundene Ausgabe und Vergabe]", lit. A).”
“Die Kantone sind zuständig für die Sozialhilfe an Personen, die sich gestützt auf das Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) in der Schweiz aufhalten (Art. 80a AsylG). Die Finanzierung der Leistungen an Asylsuchende richtet sich nach der Asylfürsorgeverordnung vom 25. Mai 2005 (AfV, LS 851.13), die sich auf § 5a Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes vom 14. Juni 1981 (SHG, LS 851.1) stützt. Dieser zufolge umfassen die Leistungen Unterbringung, Betreuung und Unterstützung (§ 2 Abs. 1 AfV). Der Kanton sorgt während einer ersten Phase für die Leistungen gemäss § 2 AfV an neu zugewiesene Asylsuchende (§ 6 Abs. 1 AfV). Danach weist er die Asylsuchenden den einzelnen Gemeinden zu, womit die Zuständigkeit für die Erbringung der Leistungen an die Gemeinden übergeht (§ 6 Abs. 2 AfV). MNA werden vom Kanton grundsätzlich in gesonderten Strukturen untergebracht, in der sie in der Regel bis zu ihrer Volljährigkeit betreut werden, ehe sie einer Gemeinde zugewiesen werden (RRB 1165/2018 vom 28. November 2018 betreffend "Sozialamt, Asylbereich: Leistungsverträge für Durchgangszentren, Rückkehrzentren und MNA-Strukturen [gebundene Ausgabe und Vergabe]", lit. A).”
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