Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6087). ↩
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Secondo art. 28 LAsi le autorità possono assegnare ai richiedenti asilo un luogo di soggiorno. Secondo le considerazioni del SEM/TAF citate nelle fonti, tale assegnazione va intesa nel senso che le persone interessate devono restare a disposizione delle autorità nel luogo assegnato e segnalare eventuali assenze. Se l'autorità di esecuzione perde di vista il luogo di soggiorno della persona per un comportamento imputabile a quest'ultima ('fuggitivo' ai sensi del regolamento Dublino III), ciò può essere valutato come violazione dell'obbligo di cooperazione (art. 8 LAsi) e comportare il prolungamento del termine per il trasferimento fino a 18 mesi. Determinante è quindi che le autorità siano effettivamente raggiungibili e che un'assenza non comunicata possa portare a tale conseguenza; dalle fonti non risulta che a tal fine sia necessaria una durata minima dell'assenza.
“Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO) auf die Schweiz übergegangen sei, da die Überstellung nicht innert Frist durchgeführt worden sei. D. Mit Verfügung vom 23. Januar 2024 (Eröffnung frühestens am 26. Januar 2024) stellte das SEM fest, dass die Zuständigkeit zur Prüfung des Asylgesuchs nicht auf die Schweiz übergegangen sei und die Überstellungsfrist nach Kroatien bis zum 13. Januar 2025 laufe. Gleichzeitig entzog das SEM einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Das SEM begründete seine Verfügung damit, dass die Dublin-III-VO eine Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 Monate vorsehe, wenn die betroffene Person flüchtig sei. Unter den Begriff «flüchtig» seien alle Sachverhalte zu subsumieren, in denen die asylsuchende Person aus von ihr zu vertretenden Gründen für die Behörden des Staates, der die Überstellung durchführen wolle, nicht auffindbar sei oder sonst wie das Verfahren absichtlich behindere. Die Behörden würden den Asylsuchenden gemäss Art. 28 AsylG einen Aufenthaltsort zuweisen, an welchem sie sich den Behörden zur Verfügung zu halten hätten. Diese Verpflichtung sei mit Blick auf die in Art. 8 AsylG statuierte Mitwirkungspflicht zu sehen. Die Mitwirkungspflicht sei verletzt, wenn die mit dem Vollzug betraute Behörde den Aufenthaltsort der betreffenden Person nicht kenne und diese Unkenntnis auf eine Verletzung der Mitwirkungspflicht zurückzuführen sei. Nicht von Bedeutung sei, ob die Person durchgehend oder nur vorübergehend nicht auffindbar gewesen sei. Ausschlaggebend sei einzig die Pflicht, für die Behörden effektiv erreichbar zu sein und eine allfällige Abwesenheit zu melden. Bereits eine kurze Abwesenheit könne zu einer Verlängerung der Überstellungsfrist führen. Die Beschwerdeführenden seien am 29. November 2023, vom 2. bis 5. Dezember 2023, vom 23. bis 27. Dezember 2023 sowie vom 1. bis 3. Januar 2024 flüchtig gewesen. Dadurch hätten die Beschwerdeführenden ihre Mitwirkungspflicht grob verletzt. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass der für den (.”
“Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO) auf die Schweiz übergegangen sei, da die Überstellung nicht innert Frist durchgeführt worden sei. D. Mit Verfügung vom 23. Januar 2024 (Eröffnung frühestens am 26. Januar 2024) stellte das SEM fest, dass die Zuständigkeit zur Prüfung des Asylgesuchs nicht auf die Schweiz übergegangen sei und die Überstellungsfrist nach Kroatien bis zum 13. Januar 2025 laufe. Gleichzeitig entzog das SEM einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Das SEM begründete seine Verfügung damit, dass die Dublin-III-VO eine Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 Monate vorsehe, wenn die betroffene Person flüchtig sei. Unter den Begriff «flüchtig» seien alle Sachverhalte zu subsumieren, in denen die asylsuchende Person aus von ihr zu vertretenden Gründen für die Behörden des Staates, der die Überstellung durchführen wolle, nicht auffindbar sei oder sonst wie das Verfahren absichtlich behindere. Die Behörden würden den Asylsuchenden gemäss Art. 28 AsylG einen Aufenthaltsort zuweisen, an welchem sie sich den Behörden zur Verfügung zu halten hätten. Diese Verpflichtung sei mit Blick auf die in Art. 8 AsylG statuierte Mitwirkungspflicht zu sehen. Die Mitwirkungspflicht sei verletzt, wenn die mit dem Vollzug betraute Behörde den Aufenthaltsort der betreffenden Person nicht kenne und diese Unkenntnis auf eine Verletzung der Mitwirkungspflicht zurückzuführen sei. Nicht von Bedeutung sei, ob die Person durchgehend oder nur vorübergehend nicht auffindbar gewesen sei. Ausschlaggebend sei einzig die Pflicht, für die Behörden effektiv erreichbar zu sein und eine allfällige Abwesenheit zu melden. Bereits eine kurze Abwesenheit könne zu einer Verlängerung der Überstellungsfrist führen. Die Beschwerdeführenden seien am 29. November 2023, vom 2. bis 5. Dezember 2023, vom 23. bis 27. Dezember 2023 sowie vom 1. bis 3. Januar 2024 flüchtig gewesen. Dadurch hätten die Beschwerdeführenden ihre Mitwirkungspflicht grob verletzt. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass der für den (.”
Riferimento: LAsi art. 28 n. 4 I richiedenti asilo devono essere informati per iscritto sui contenuti essenziali ai fini della decisione e devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Se la limitazione dell'accesso a determinati documenti deriva da prevalenti interessi di segretezza, il loro contenuto essenziale può essere comunicato in forma adeguatamente riassunta; una comunicazione che non sia «immediatamente comprensibile» per la persona interessata non comporta automaticamente una violazione del diritto di essere ascoltati, purché il contenuto essenziale sia stato reso noto e sia stata data la possibilità di replica.
“9) - ed abbia effettuato delle visite mediche per il suo stato psicologico e psichiatrico (cfr. n. 26/2, 27/2, 32/4 e 33/4), non risulta all'evidenza da parte della SEM come violante il suo obbligo inquisitorio. 3.4 Non si ravvisa una violazione del diritto di esser sentito nemmeno dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato dal ricorrente. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella sua duplica, risulta d'un canto che l'analisi interna sui tre documenti effettuata dalla SEM (cfr. n. 39/5), fa parte degli atti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Ciò in quanto, negare l'accesso a tale atto per evitare un effetto di apprendimento, costituisce un interesse pubblico preponderante. D'altro canto la SEM, con il suo scritto del 22 dicembre 2022, ha messo a conoscenza il ricorrente degli elementi di falsificazione rilevati nella sua analisi interna, in maniera adeguata e sufficiente, ed egli ha ricevuto la possibilità, pure in fase ricorsuale, di prendere posizione in merito come previsto dall'art. 28 LAsi. Il fatto che per lui il riassunto adempiuto dall'autorità inferiore dei segni di falsificazione non siano d'"immediata intelligibilità" (cfr. replica del 16 gennaio 2023, pag. 2), non muta la predetta conclusione, rispetto al fatto che egli ne abbia potuto prendere conoscenza del contenuto ed avuto la possibilità di esprimersi in merito. 3.5 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, devono quindi essere respinte, e non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM. Per il resto, le stesse, sono in realtà volte ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e pertanto verranno trattate di seguito. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art.”
“Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM [...]). Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM [...]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsificazione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art.”
Citazione: LAsi art. 28 n. 3 Un accesso limitato agli atti può essere ammissibile se i documenti interessati sono soggetti alla protezione dei segreti ai sensi dell'art. 27 PA. In tali casi, secondo le decisioni, è sufficiente che l'autorità riassuma per iscritto il contenuto essenziale dei documenti riservati e conceda al richiedente l'asilo la possibilità di pronunciarsi, in modo che questi possa indicare le constatazioni su cui si fonda e formulare osservazioni (cfr. le decisioni citate).
“9) - ed abbia effettuato delle visite mediche per il suo stato psicologico e psichiatrico (cfr. n. 26/2, 27/2, 32/4 e 33/4), non risulta all'evidenza da parte della SEM come violante il suo obbligo inquisitorio. 3.4 Non si ravvisa una violazione del diritto di esser sentito nemmeno dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato dal ricorrente. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella sua duplica, risulta d'un canto che l'analisi interna sui tre documenti effettuata dalla SEM (cfr. n. 39/5), fa parte degli atti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Ciò in quanto, negare l'accesso a tale atto per evitare un effetto di apprendimento, costituisce un interesse pubblico preponderante. D'altro canto la SEM, con il suo scritto del 22 dicembre 2022, ha messo a conoscenza il ricorrente degli elementi di falsificazione rilevati nella sua analisi interna, in maniera adeguata e sufficiente, ed egli ha ricevuto la possibilità, pure in fase ricorsuale, di prendere posizione in merito come previsto dall'art. 28 LAsi. Il fatto che per lui il riassunto adempiuto dall'autorità inferiore dei segni di falsificazione non siano d'"immediata intelligibilità" (cfr. replica del 16 gennaio 2023, pag. 2), non muta la predetta conclusione, rispetto al fatto che egli ne abbia potuto prendere conoscenza del contenuto ed avuto la possibilità di esprimersi in merito. 3.5 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, devono quindi essere respinte, e non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM. Per il resto, le stesse, sono in realtà volte ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e pertanto verranno trattate di seguito. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art.”
“Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM [...]). Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM [...]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsificazione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art.”
Riferimento: LAsi art. 28 n. 2 Se viene negato l'accesso ad atti sottoposti a segretezza, è sufficiente informare per iscritto i richiedenti asilo sul contenuto essenziale di tali atti e dare loro la possibilità di presentare osservazioni e di indicare mezzi di prova contrari; in tal modo si tutela il diritto di essere ascoltati.
“Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM [...]). Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM [...]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsificazione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art.”
“Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM [...]). Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM [...]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsificazione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art.”
LAsi art. 28 n. 1 La garanzia della sicurezza nei centri per richiedenti asilo investe in misura maggiore i diritti fondamentali delle persone ivi ospitate e va oltre la mera protezione dell'edificio o dell'autorità; ciò determina obblighi di protezione particolarmente rilevanti.
“Die Bestimmung von Art. 22 Abs. 2 BWIS fällt schon deshalb als Rechtsgrundlage ausser Betracht, weil sie es dem Bundesrat vorbehält, private Schutzdienste einzusetzen: Vorliegend war es indessen das BFM, welches mit der Beschwerdeführerin die Rahmenvereinbarung schloss. Sodann kann die Gewährung der Sicherheit in einem Bundesasylzentrum, wo Asylsuchende untergebracht und ihre Grundrechte in erhöhtem Masse tangiert werden (vgl. Art. 28 AsylG; STEFAN TRECHSEL, Die Unterbringung von Asylsuchenden zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentzug, Asyl 3/14 S. 5), nicht mit den Schutzaufgaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 BWIS gleichgestellt werden. Vielmehr geht die Gewährleistung der Sicherheit in einem solch grundrechtsrelevanten Bereich über den blossen Gebäude- oder Behördenschutz hinaus (vgl. hierzu Bericht Oberholzer, a.a.O., Ziff.”
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