È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque:
- viola l’obbligo d’informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un’informazione;
- si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo;
- 1 quale richiedente l’asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’articolo 54;
- 2 ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.