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Art. 102

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. La SEM gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti della SEM e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, e dati personali degni di particolare protezione.12
  2. Soltanto i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati personali degni di particolare protezione.3
  3. L’accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.

Footnotes

  1. Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. 1 n. II 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197,1069;FF 2001 3764).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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