Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:
- articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi);
- articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d’identità);
- articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d’asilo);
- articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull’identità);
in questo caso il testo dell’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 19901concernente la procedura d’asilo sostituisce la disposizione prevista dall’articolo 32 capoverso 2 lettera b; e
- articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito); in questo caso il testo dell’articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 19942concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l’articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.