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Art. 21a

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. Nel caso di persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, dopo la presentazione della domanda d’asilo l’autorità competente per il controllo di frontiera informa senza indugio la SEM. D’intesa con la SEM, l’autorità competente effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/13561entro sette giorni dal rintraccio delle persone in questione o dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera.
  2. Nel caso di persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, l’autorità competente per il controllo di frontiera indirizza le persone in questione a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, queste persone vengono accompagnate nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1bis; in questo caso si applica il termine di cui al capoverso 1.
  3. Anche le persone cui è stata autorizzata l’entrata conformemente all’articolo 6 paragrafo 5 lettera c del regolamento (UE) 2016/3992e che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero sottostanno agli accertamenti di cui ai capoversi 1 e 2.
  4. La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:
    1. un controllo preliminare dello stato di salute;
    2. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
    3. identificazione e verifica dell’identità;
    4. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;
    5. un controllo di sicurezza;
    6. compilazione del modulo consuntivo;
    7. g. indirizzamento alla procedura adeguata.
  5. I richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
  6. In vista di svolgere la procedura d’asilo all’aeroporto, la SEM rifiuta l’entrata in Svizzera del richiedente l’asilo per la durata degli accertamenti.
  7. Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, la SEM assegna al richiedente l’asilo un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili di mettere a disposizione alloggi a basso costo.
  8. La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente l’asilo, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione al richiedente l’asilo è concesso il diritto di essere sentito.

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

  2. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.6.2024.

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