Torna alla legge

Art. 24a

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. I richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un’assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1bisLStrI1; la procedura è retta dall’articolo 74 capoversi 2 e 3 LStrI.
  2. Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l’asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all’uso che ne fanno.
  3. Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d’asilo.
  4. Le domande d’asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente.

Footnotes

  1. RS 142.20

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.