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Art. 45a

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. I dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 della presente legge è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE1sono inseriti dalla SEM nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
  2. Gli allontanamenti di rifugiati sono inseriti nel SIS dall’autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l’articolo 64 o 68 LStrI2.
  3. Gli articoli 68b –68e LStrI si applicano per analogia.

Footnotes

  1. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

  2. RS 142.20

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