1 e2. .1
3. Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.
4. .4
4bis. Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d’ubicazione o con terzi incaricati.5
5. .6
6. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31.
7. Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.
8. Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6087). ↩
Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6087). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) (RU 2012 5359;FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 6917). ↩
Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375,5357;FF 2010 3889; 2011 6503). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) (RU 2012 5359;FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 6917). ↩
Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6087). ↩
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