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Art. 93b

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l’informazione e la consulenza dei richiedenti l’asilo e delle persone allontanate. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche.
  2. Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall’articolo 93 capoverso 4.

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