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Art. 95e

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. L’autorità competente per l’approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
  2. La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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