L’autorità competente per l’approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.