La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull’ambiente;
edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
L’autorità d’approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità d’approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità d’approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.