In vista dell’esecuzione della presente legge, la SEM e le autorità di ricorso sono autorizzate a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16 LPD1.2
Possono essere comunicati i dati seguenti:
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità;
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona interessata;
i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
indicazioni su una domanda d’asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).3