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Art. 98b

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici. 1bis. La SEM può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Essa controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.1
  2. Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l’accesso.

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407,5405art. 2 lett. c;FF 2007 7149).

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