Non è dovuto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete per:
a. le centrali elettriche nei casi di prelievo di energia elettrica per:
1. il fabbisogno proprio della centrale elettrica,
2. l’azionamento delle pompe delle centrali di pompaggio;
b. gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.
La rete gestita dalle imprese ferroviarie con una frequenza di 16,7 Hz (rete di trazione ferroviaria) è considerata consumatore finale se preleva energia elettrica dalla rete a 50 Hz.
In applicazione per analogia del capoverso 1, non è dovuto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trazione ferroviaria se l’energia elettrica è prelevata:
per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica;
per azionare pompe in centrali di pompaggio, se la quantità di energia elettrica in seguito prodotta è reimmessa nella rete a 50 Hz; o
per ragioni di efficienza dalla rete a 50 Hz anziché da una centrale di pompaggio, se ciò permette di evitare il contemporaneo pompaggio e turbinaggio in tale centrale.
Su richiesta, nei casi indicati qui di seguito i gestori della rete rimborsano ai gestori dei rispettivi impianti il corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo le modalità indicate e al massimo secondo la tariffa determinante nel momento del prelievo dalla rete:
per gli impianti di stoccaggio con consumo finale, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo esserne stata prelevata e stoccata;
per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo la riconversione in elettricità;
per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità che prelevano dalla rete per la sua trasformazione in tali substrati chimici stoccabili; il diritto al rimborso è limitato agli impianti pilota e di dimostrazione esercitati con elettricità generata da energie rinnovabili e la cui potenza totale non supera 200 MW.
In deroga agli articoli 17a e 17abis , le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4 lettera a possono essere effettuate mediante strumenti di misurazione già presenti negli impianti di stoccaggio. Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili a tali strumenti e la trasmissione dei dati ai gestori di rete.1
Il Consiglio federale può:
addossare ai gestori degli impianti i costi per le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4;
disciplinare ulteriori dettagli dell’interazione tra la rete a 50 Hz e quella a 16,7 Hz.
Il Consiglio federale emana inoltre le disposizioni necessarie riguardanti il rimborso nel caso degli impianti pilota e di dimostrazione (cpv. 4 lett. c), limitandole sotto il profilo temporale in maniera tale da applicarle soltanto agli impianti che il 31 dicembre 2034 sono già a beneficio del rimborso.
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 99;FF 2023 1602). ↩
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