Le imprese che almeno dal 2023 producono o lavorano almeno 20 000 tonnellate all’anno di ferro, acciaio o alluminio a partire da materiali prevalentemente riciclati possono beneficiare per quattro anni di una riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete di trasporto e delle reti di distribuzione, fatta eccezione per le quote concernenti la riserva di energia elettrica e il supplemento rete, se:
hanno sede in Svizzera;
i costi dell’energia elettrica a loro carico ammontano almeno al cinque per cento del valore aggiunto lordo;
partecipano al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni.
Sono escluse dalla riduzione dei corrispettivi le imprese che hanno concluso l’esercizio precedente con un risultato annuo positivo.
La riduzione dei corrispettivi è concessa se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
mantenimento del sito di produzione, comprovato da un piano d’esercizio;
elaborazione di un cronoprogramma concernente il saldo netto delle emissioni pari a zero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20221sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica;
rinuncia alla decisione di versare e al versamento di dividendi e tantièmes per gli anni 2025–2028;
rinuncia alla decisione di versare e al versamento di retribuzioni speciali e retribuzioni variabili ai membri della direzione e del consiglio di amministrazione per gli anni 2025–2028;
rinuncia ad altri deflussi di mezzi, come la concessione o il rimborso di mutui ai proprietari dell’impresa o a persone loro vicine per gli anni 2025–2028;
prestazione di garanzie per il caso di inadempimento delle condizioni.
La riduzione dei corrispettivi è concessa soltanto se il Cantone di ubicazione accorda aiuti finanziari a favore delle imprese di cui al capoverso 1. Tali aiuti devono ammontare almeno alla metà dell’importo della riduzione del corrispettivo nel singolo caso.
La riduzione dei corrispettivi ammonta al:
50 per cento il primo anno;
37,5 per cento il secondo anno;
25 per cento il terzo anno;
12,5 per cento il quarto anno.
La riduzione dei corrispettivi è concessa su domanda. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2025 al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
L’impresa a cui è concessa una riduzione dei corrispettivi fornisce ogni anno al DATEC la prova che soddisfa le relative condizioni. Se la prova non è fornita, restituisce integralmente l’importo della riduzione del corrispettivo di cui ha beneficiato.
Il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri. Disciplina i dettagli, in particolare:
gli obblighi di trasparenza;
le modalità della restituzione e la partecipazione agli utili;
le garanzie;
il trattamento dei dati e gli obblighi d’informazione.
I corrispettivi non riscossi per l’utilizzazione della rete sono considerati costi computabili della rete di trasporto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.