I gestori di rete si comunicano reciprocamente e alle imprese del settore dell’energia elettrica, ai gruppi di bilancio, alla società nazionale di rete e all’organo di esecuzione secondo l’articolo 64 LEne1, immediatamente, gratuitamente, senza discriminazioni e nella debita qualità tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigionamento regolare di energia elettrica.
L’accesso dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione è retto dall’articolo 17abiscapoversi 4 lettera a, 5 e 6.