Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti di cui all’articolo 17f capoverso 1 avviene attraverso una piattaforma centrale dei dati (piattaforma) per le seguenti finalità:
svolgimento del cambiamento di fornitore;
conteggio dei costi di rete, dell’energia elettrica e di misurazione;
allestimento di previsioni nel quadro della gestione del bilancio;
rilevamento dell’energia elettrica mediante garanzie di origine.
I dati di base di cui al capoverso 1 sono salvati sulla piattaforma in Svizzera. Il gestore della piattaforma gestisce i dati salvati e garantisce lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti coinvolti.
Le autorità federali e cantonali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni.
Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:
analisi qualitativa dello scambio di dati svolto attraverso la piattaforma;
salvataggio di dati di misurazione;
comunicazione a terzi di dati di base e di misurazione aggregati e anonimizzati per scopi di ricerca, sicurezza di approvvigionamento, rafforzamento della competitività sul mercato dell’elettricità e fornitura di servizi energetici;
scambio di dati di base e di misurazione per l’utilizzo della flessibilità;
garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio alla consegna e alla trasmissione dei dati.
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