Le domande volte a ottenere una priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all’articolo 13 capoverso 3 presentate secondo il previgente articolo 17 capoverso 21e pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 sono valutate secondo il diritto anteriore.
I ricorsi contro le decisioni relative alle domande di cui al capoverso 1 sono parimenti valutati secondo il diritto anteriore.
Le priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all’articolo 13 capoverso 3 che sono state concesse o saranno ancora concesse secondo il previgente articolo 17 capoverso 2 sono valide per dodici mesi al massimo dall’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.