Le nuove prescrizioni riguardanti il servizio universale conformemente all’articolo 6 si applicano la prima volta all’anno di tariffa successivo all’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Il Consiglio federale può prevedere per singole prescrizioni un periodo di transizione più lungo se necessario per permettere ai gestori delle reti di distribuzione di procedere agli adeguamenti necessari.
All’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, i gestori delle reti di distribuzione devono decidere se e per quale quantità di energia elettrica attribuire al segmento del servizio universale i contratti di acquisto di cui all’articolo 6 capoversi 5 e 5bisgià attuati in tale momento, con effetto per la durata contrattuale rimanente (art. 6 cpv. 5bislett. b).
La ElCom può utilizzare i dati di cui già dispone all’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 per la pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza (art. 22a ). Tali dati non possono riferirsi a periodi antecedenti il 2022.
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