I gestori di rete, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio adottano misure per proteggere adeguatamente i loro impianti contro le ciberminacce.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni e, se necessario per garantire l’approvvigionamento, estendere l’obbligo di cui al capoverso 1 ad altri fornitori attivi nel settore dell’approvvigionamento elettrico.
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