Per far fronte a situazioni straordinarie, quali penurie o interruzioni critiche dell’approvvigionamento, può essere costituita annualmente una riserva di energia.
Alla costituzione della riserva partecipano:
obbligatoriamente, i gestori di centrali ad accumulazione che costituiscono riserve di acqua, a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh;
mediante pubblica gara, i gestori di impianti di stoccaggio nonché i grandi consumatori che dispongono di un potenziale di riduzione del carico; tali partecipanti alla riserva ricevono un corrispettivo per la detenzione di energia e per l’eventuale messa a disposizione della riduzione del carico.
La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b) e vigila sull’attuazione della riserva energetica.
La società nazionale di rete sostiene la ElCom e garantisce la gestione operativa della riserva. Stipula un accordo sulla partecipazione alla riserva con i partecipanti alla riserva idroelettrica. I gestori interessati stabiliscono di moto proprio quali centrali ad accumulazione destinare alla costituzione della riserva e possono accordarsi con altri gestori affinché questi ultimi costituiscano la riserva per loro conto; a tal fine si attengono alle disposizioni emanate in virtù del capoverso 7 lettera b. Per la riserva rimanente, la società nazionale di rete svolge le necessarie pubbliche gare e stipula un accordo con i gestori e i consumatori cui aggiudica le gare. I partecipanti alla riserva trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria.
Il prelievo dalla riserva è autorizzato allorquando nella borsa dell’elettricità la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo eccede l’offerta (squilibrio del mercato). La società nazionale di rete effettua il prelievo dalla riserva conformemente a quanto disposto dalla ElCom e, nel quadro di tali disposizioni, in modo non discriminatorio.
I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla vendita dell’energia prelevata dalla riserva, né venderla all’estero.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può in particolare prevedere:
la costituzione di riserve di durata superiore a un anno, in particolare per la riserva idroelettrica, e la possibilità di rinunciare temporaneamente alla costituzione di una parte della riserva o la possibilità dello scioglimento anticipato di tale parte;
i criteri per identificare i gestori obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica e la relativa quantità di energia, nonché le modalità con cui possono ripartire l’energia sui loro bacini di accumulazione e affidare ad altri gestori l’adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previa conclusione di accordi corrispondenti;
un indennizzo forfetario moderato per la costituzione di riserve di acqua che tiene conto di volta in volta della situazione del mercato, della differenza di prezzo sul mercato dell’elettricità tra i mesi estivi e quelli invernali e del valore della flessibilità;
limiti di prezzo per le pubbliche gare;
sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di costituire riserve;
il prelievo dalla riserva in casi eccezionali anche in assenza di uno squilibrio del mercato;
l’indennizzo del prelievo dalla riserva; esso può tenere conto delle differenze tra le parti della riserva;
un supplemento a carico dei gruppi di bilancio che decidono di ricorrere alle riserve;
l’eventuale messa in riserva di potenza.
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