Il Consiglio federale designa un organo incaricato del rilevamento dei dati relativi al livello di riempimento, all’afflusso e al deflusso dei bacini di accumulazione. I gestori delle centrali idroelettriche mettono a disposizione di tale organo tutti i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.
L’organo trasmette i dati alla ElCom, all’Ufficio federale dell’energia (UFE), alla società nazionale di rete, all’organizzazione per l’approvvigionamento economico del Paese e ad altri uffici federali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Il Consiglio federale stabilisce i principi relativi al diritto di accesso ai dati.
I dati sono trattati in modo confidenziale. I destinatari di cui al capoverso 2 garantiscono attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato all’atto della trasmissione.
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